UN DIRITTO IMPORTANTE MA POCO CONOSCIUTO
Ci sono informazioni utili da sapere per la Cittadinanza per chi sta vivendo il dramma di un familiare di un malato in condizione di gravità.
LEGGE 222 del 12/6/1984 ART. 2_e LEGGE 335 del 8/8/1995 ART.2

La drammatica esperienza di questi mesi trascorsi, vivendo l’angoscia e la paura del contagio del Covid-19, ci ha messo di fronte ad una attenzione soprattutto sanitaria e cautelativa dei nostri comportamenti in famiglia e nelle relazioni interpersonali. Purtroppo le conseguenze del coronavirus o di altre gravi patologie possono lasciare, oltre al dramma della perdita del famigliare, un aggravio alla situazione economica della famiglia. Sono situazioni estremamente delicate per le quali sarebbe importante che un familiare, scegliendo preferibilmente quello meno coinvolto dal dramma, si rivolgesse per tempo a un Ente di Patronato per conoscere i diritti previdenziali e assistenziali del malato.
Considerata la gravità del momento e l’impegno richiesto a tutto il personale sanitario, potrebbe non essere semplice ottenere un certificato, se ricoverato in ospedale, per l’invio del medico di base all’INPS ma, in caso di decesso, qualora non sia stata presentata prima la domanda di inabilità dal Patronato o dai metodi sottodescritti, si avrebbe diritto alla sola pensione indiretta (c.d. di reversibilità) calcolata sui soli contributi versati, decisamente esigua in caso di lavoratore giovane.
Presentando invece la domanda di pensione d’inabilità lavorativa e in presenza dei requisiti previsti dalla normativa INPS, ossia, il riconoscimento dello stato d’inabile con l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e di almeno 5 anni di contributi nell’intera vita assicurativa di cui 3 anni negli ultimi 5, la pensione di reversibilità derivante da codesto trattamento d’inabilità sarebbe liquidata con un importo molto più favorevole. L’anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali pari a 40 anni) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni di età sia per le donne sia per gli uomini.
Tale beneficio viene riconosciuto anche se il richiedente la pensione d’inabilità, al momento del decesso, non abbia cessato il rapporto di lavoro.
In questi casi, di conseguenza alla domanda d’inabilità, consente di ottenere una pensione di reversibilità d’importo più vantaggioso quanto più il richiedente risulta di giovane età.
Potrebbe essere duplicato, triplicato o quadruplicato l’importo di pensione.
Hanno diritto alla pensione d’inabilità i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, i lavoratori autonomi,artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri e gli iscritti alla Gestione Separata.
La domanda può essere presentata online all’INPS ovvero, per gli iscritti all’ex INPDAP all’amministrazione di appartenenza o tramite: Contact center oppure tramite gli Enti di Patronato che per legge assistono gratuitamente determinate pratiche di assistenza e previdenza.

Antonio Volontario Caritas Conca di Thiene
cell.3286446415